LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/02/2011
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 4
 (Beneficiari e tipologie di intervento)
1. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono destinati a:
a) l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la SISSA di Trieste;
b) i conservatori di musica della regione.
2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:
a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione;
b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;
c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
d) interventi di acquisizione, ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ivi comprese le infrastrutture di ricerca;
d bis) iniziative di orientamento universitario.
2 bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
2Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 24, L. R. 14/2016
3Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 8, comma 11, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.