Art. 4
(Beneficiari e tipologie di intervento)
1.
Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono destinati a:
a) l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la SISSA di Trieste;
b) i conservatori di musica della regione.
2.
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:
a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione;
b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;
c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
d) interventi di acquisizione, ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ivi comprese le infrastrutture di ricerca;
d bis) iniziative di orientamento universitario.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
2Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 24, L. R. 14/2016
3Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 8, comma 11, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.