Art. 8
(Valutazione del raggiungimento degli obiettivi)
1. La direzione centrale competente misura i risultati delle attività realizzate nel territorio regionale. A tal fine può avvalersi di esperti di settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2 presentano alla direzione centrale competente, entro la data prevista dal programma triennale, una relazione sulle attività oggetto di valutazione nel periodo di riferimento.
3. La direzione centrale competente, avvalendosi anche delle relazioni di cui al comma 2 e sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera d), contenuti nel programma triennale, predispone una relazione finale contenente la valutazione dei risultati conseguiti.
4. La relazione finale di cui al comma 3 è trasmessa alla Conferenza.
5. Della valutazione dei risultati conseguiti si tiene conto per l'elaborazione del successivo programma triennale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 27, lettera d), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.