LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13
 (Interventi in materia di autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 , al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006 , al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984, al netto della somma corrispondente all'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2012 ;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 ;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 .
(3)
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2012, delle quote di compartecipazione 2011 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.
3. Per l'anno 2012 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 408.682.662,18 euro, incrementate dell'assegnazione straordinaria di 16.214.994,19 euro per un totale di 424.897.656,37 euro.
4. L'importo di cui al comma 3 è ridotto di 40 milioni di euro in relazione alle previsioni statali di cui all' articolo 17, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), in fase di conversione, che vengono stanziati a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9639 dello stato di previsione della spesa del bilancia pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'importo complessivo da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali, pertanto, è rideterminato in 384.897.656,37 euro.
5. Le assegnazioni di cui ai commi 3 e 4 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 30, 34 e 36, per 1 milione di euro per le finalità previste dall' articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall' articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
6. Alle Province è attribuito un fondo di 41.264.352,93 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2011 ai sensi dell' articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 281.716.586,77 euro, quale trasferimento ordinario, da assegnare, in via straordinaria per il solo anno 2012, in attesa della definizione di nuovi criteri di riparto:
1) per 136.779.140 euro a favore dei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, da impegnare e liquidare in unica soluzione entro il 30 aprile 2012 in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9 della legge regionale 22/2010 ; l'erogazione è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2012;
2) per 79.276.432,50 euro a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti da impegnare e liquidare in due rate di pari importo, la prima entro il 30 aprile 2012 e la seconda entro il 30 giugno, in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9 della legge regionale 22/2010 ; l'erogazione della prima rata è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2012;
3) per 65.661.014,27 euro da assegnare secondo criteri di equità e di riequilibrio che saranno definiti dalla legge regionale di assestamento di bilancio anche sulla base dei dati acquisiti in relazione al gettito connesso all'Imposta municipale; in tale sede sono definiti i conguagli per ciascun comune;
b) per 350.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2012, in misura pari agli oneri pagati nel 2011 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2011 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2011, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2012;
c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto, Sutrio e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun Comune sul totale delle presenze pro capite dei Comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun Comune sul totale delle presenze dei Comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'ultimo anno disponibile; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2012.
8. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), alle Comunità montane è attribuito un fondo di 6.955.625,67 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2011, ai sensi dell' articolo 10, comma 10, della legge regionale 22/2010 . L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, entro il 31 marzo 2012.
9. L'assegnazione prevista dal comma 6 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2012; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2012; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
10. Al fine di assicurare una migliore funzionalità della gestione dei servizi comunali e per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, entro il 31 marzo 2012 la Giunta regionale costituisce, presso la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in attuazione dei principi previsti dall' articolo 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), un tavolo tecnico interistituzionale Regione-Comuni per lo studio di un nuovo sistema di quantificazione e assegnazione dei trasferimenti ordinari con finalità federaliste e perequative, che tenga conto, in particolare, dei fabbisogni standard in relazione alle spese per funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni locali e dei parametri di virtuosità gestionale. La Giunta prende atto degli esiti dello studio entro il 30 settembre 2012 e ne relaziona in Consiglio regionale entro il mese di ottobre ai fini del recepimento dei nuovi criteri nella legge finanziaria 2013.
11. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 600.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2012:
a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2011 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 13, della legge regionale 22/2010 e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2011 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2011;
b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2012, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2012, dichiarati dagli enti predetti con la modalità di cui al comma 12; il riparto è disposto prioritariamente a favore dei Comuni con popolazione, alla data del 31 dicembre 2010, fino a 3.000 abitanti; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
12. Per le finalità previste dal comma 11 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2012:
a) apposita domanda indicante per l'anno 2012 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2012;
b) una dichiarazione del responsabile del servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2011 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2011. Qualora dalla dichiarazione di cui alla lettera b) risulti che la quota ricevuta eccede gli oneri effettivamente sostenuti l'Amministrazione regionale applica la disposizione di cui all' articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
13. Per le finalità previste dai commi 6, 7, 8 e 11 è autorizzata la spesa di 331.686.565,37 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2012, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2012, un fondo di 10 milioni di euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all' articolo 26 della legge regionale 1/2006 .
15. Per le finalità previste dal comma 14, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2012, un fondo di 700.000 euro ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, nel cui territorio siano presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado e ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che a partire dall'anno scolastico 2011-2012 procedono ad azioni di chiusura di plessi scolastici con trasporto delle scolaresche presso altre sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale, ovvero da frazione a capoluogo o da frazione a frazione del comune medesimo.
17. I Comuni di cui al comma 16 sono individuati sulla base dei dati relativi agli istituti scolastici presenti sul territorio, forniti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno.
18. Il fondo di cui al comma 16 è ripartito per il 50 per cento in misura proporzionale al numero dei Comuni medesimi e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente alla data indicata nel comma 16. Il riparto è disposto d'ufficio, in un'unica soluzione e senza vincolo di destinazione, entro il 30 settembre di ogni anno. Uno stesso Comune può essere conteggiato due volte nel riparto, se rientra in entrambe le fattispecie di beneficiari di cui al comma 16. L'assegnazione spettante a ciascun Comune di cui al comma 16 non può essere superiore a 50.000 euro in relazione ad ognuna delle fattispecie di cui al medesimo comma 16. La quota residuata è distribuita a favore dei Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nel cui territorio sono presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado ed è ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente, fermo restando il limite di 50.000 euro di cui sopra; la quota ulteriormente residuata è nuovamente ridistribuita con i medesimi criteri fino ad esaurimento delle risorse.
19. Per le finalità previste dal comma 16, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
20. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Unioni montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2010, ai sensi dell' articolo 10, comma 22, della legge regionale 22/2010 .
21. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Unioni montane, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2012, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definiti con regolamento.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 20 e 21 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
23. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni, Unioni montane e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2012 ed entro il 30 settembre 2012, un fondo di 14.041.644,54 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2011 ai sensi dell' articolo 10, comma 25, della legge regionale 22/2010 .
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1522 per 8.274.600 euro.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.463.560,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2012:
a) per 7.703.560,59 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all' articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005 ;
b) per 1.760.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 10, comma 27, lettere b) e c), della legge regionale 22/2010 , per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2012, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.
27. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 25, lettera a), e del comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012;
b) del comma 25, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
28. All' articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
i commi 50 e 51 sono abrogati.

29. La relazione di cui al comma 49 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 , come sostituito dal comma 28, lettera a), è presentata, relativamente all'utilizzo delle risorse regionali ricevute nel 2011, entro il 30 aprile 2012.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio entro il 30 giugno 2012 alla Comunità collinare del Friuli, in via straordinaria, un fondo di 250.000 euro per il sostegno delle attività svolte dal consorzio per i comuni aderenti. L'Ente beneficiario rendiconta l'assegnazione ricevuta entro il 30 giugno 2013. A tal fine si applicano le disposizioni di cui ai all' articolo 42 della legge regionale 7/2000.
31. Per le finalità previste dal comma 30, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2012 un fondo di 500.000 euro, a favore dei Comuni per la compensazione di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2012, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l'assegnazione è soggetta a rendicontazione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
33. Per la finalità prevista dal comma 32 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 200.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 30 giugno 2012 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
35. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
36. Per le finalità di cui al comma 14 e in attuazione di quanto previsto dal successivo comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 24 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
37.
All' articolo 10 della legge regionale 22/2010 , dopo il comma 52 è inserito il seguente:
<<52 bis. Qualora gli accordi quadro ASTER relativi a finanziamenti del 2007 e del 2008 non prevedano un termine di fine intervento, il termine di rendicontazione ivi previsto può essere differito in via straordinaria con le modalità e i presupposti di cui al comma 52.>>.

38. Per il finanziamento degli interventi individuati dagli accordi quadro già stipulati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) a valere sulle risorse 2006, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 1/2006 , è destinato per l'anno 2012 l'importo di 100.000 euro, quale reintegro della consistenza del fondo quantificato dal comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006).
39. L'importo di cui al comma 38 è destinato a favore degli accordi quadro relativi a risorse stanziate nel bilancio regionale nel 2006 in pagamento nell'anno 2012.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
41. Il termine di rendicontazione dell'intervento di riqualificazione degli incroci stradali tra via Roveredo, via Consorziale e viale d'Aviano, in Comune di Pordenone, di cui all'accordo quadro ASTER stipulato tra la Regione, il Comune di Pordenone e il Comune di Roveredo in Piano in data 22 luglio 2009, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, è fissato al 22 novembre 2013.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione, a favore del Comune di Pordenone, il finanziamento di cui al comma 41, entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna dei lavori del relativo intervento.
43. L'intervento di installazione di impianti fotovoltaici presso edifici pubblici, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009, tra la Regione, la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Dolegna del Collio, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarcento e Torreano, a valere sulle risorse ASTER 2008, è ridefinita in deroga alle diverse previsioni dell'accordo con l'aggiudicazione preliminare dell'incarico di progettazione entro il 31 gennaio 2011 e la rendicontazione entro il 31 ottobre 2012.
44. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento denominato "Terre di Mezzo", previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 agosto 2008, tra la Regione e l'Associazione intercomunale "Medio Friuli", con Codroipo quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2007, sono fissati rispettivamente al 31 luglio 2012 e al 31 gennaio 2013.
45. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio della Comunità collinare del Friuli e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, a valere sulle risorse ASTER 2008, è confermato, a parità di cofinanziamento previsto nell'accordo medesimo, a favore del Comune succitato per l'adeguamento e la ristrutturazione degli edifici del Centro studi, nonché per la quota parte relativa alle spese della parziale progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare ad attività sportive e ricreative denominato "Sale dello sport".
46. Il Comune di Majano trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, a pena di revoca del finanziamento, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento e ristrutturazione degli edifici del Centro studi entro il 30 giugno 2012 e presenta la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2015.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione, a favore del Comune di Majano, il finanziamento di cui al comma 45, entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del progetto esecutivo di cui al comma 46.
48.  
( ABROGATO )
49.
L' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 20 (Misure per la promozione della rendicontatone sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia) è abrogato.

50.
Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 le parole << entro il 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi >>.

51.  
( ABROGATO )
52.  
( ABROGATO )
53.
Alla lettera e bis) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 , le parole << 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 dicembre 2012. >>.

54. Il termine per la rendicontazione del finanziamento di 30.000 euro assegnato al Comune di Medea con deliberazione della Giunta regionale n. 2658 del 26 novembre 2009, è fissato al 31 dicembre 2012.
55. Il termine di ultimazione dell'intervento avente a oggetto l'installazione di impianti fotovoltaici presso strutture comunali, di competenza del Comune di Gonars, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "Palmarino" in data 6 ottobre 2008 e finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, è fissato al 30 giugno 2011, quello per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2011.
56. Il termine di ultimazione dell'intervento avente a oggetto l'innovazione e la modernizzazione di servizi pubblici con la creazione di un servizio informatico integrato, di competenza del Comune di Gonars, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "Palmarino", in data 6 ottobre 2008, e finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, è fissato al 31 maggio 2012, quello per la rendicontazione è fissato al 30 novembre 2012.
57. La tempistica relativa all'intervento avente a oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento del Centro di documentazione e catalogazione Magredi, di proprietà del Comune di San Quirino, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina Meduna" in data 8 luglio 2008, è fissata per l'inizio lavori al 30 giugno 2012, per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2013 e per la rendicontazione al 30 giugno 2014.
58. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 57 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Cordenons entro centoventi giorni dal ricevimento, da parte della Regione, della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento con relativo quadro economico.
59. Il termine di ultimazione dell'intervento strutturale nel Museo storico della Grande Guerra in Comune di Paluzza, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Ovaro, il Comune di Treppo Carnico e il Comune di Paluzza, in data 4 agosto 2008, e finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, è fissato al 30 novembre 2012, quello per la rendicontazione è fissato al 30 maggio 2013.
60. Nelle more della conclusione dell'intervento di cui al comma 59, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla verifica delle rendicontazioni degli interventi già conclusi oggetto del medesimo accordo quadro stipulato tra la Regione, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Ovaro, il Comune di Treppo Carnico e il Comune di Paluzza, in data 4 agosto 2008, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di competenza degli altri enti locali firmatari.
61. Il termine di inizio dell'intervento avente a oggetto la ristrutturazione, l'adeguamento e la riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione e la Comunità montana della Carnia in data 10 marzo 2009 e finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, è fissato al 30 giugno 2012, quello per la fine dell'intervento è fissato al 30 settembre 2013 e quello per la rendicontazione è fissato al 31 marzo 2015.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in unica soluzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare del finanziamento regionale previsto nell'accordo quadro di cui al comma 61.
63. La tempistica di realizzazione dell'intervento di cui all' articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), del Comune di Pagnacco, finanziato a valere sulle risorse ASTER impegnate nell'anno 2007, è così definita: inizio intervento entro il 30 giugno 2012, fine intervento entro il 31 dicembre 2013, rendicontazione intervento entro il 30 giugno 2014.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione, a favore del Comune di Pagnacco, il finanziamento di cui al comma 63, entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna dei lavori del relativo intervento.
65. I termini di inizio e conclusione dei lavori di manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici di competenza del Comune di Faedis, relativi alla realizzazione dell'intervento ASTER di cui al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011 , sono fissati, rispettivamente, al 31 luglio 2012 e al 30 giugno 2013.
66. Nel quadro economico, allegato all'accordo quadro stipulato in data 8 luglio 2008 tra la Regione e il Consorzio della Comunità collinare del Friuli, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007-2009 e avente a oggetto l'intervento di completamento, sistemazione e adeguamento dell'Atelier di Fagagna, l'lVA costituisce un costo per l'ente da considerarsi compreso nel valore del quadro economico stesso, in deroga alla diversa previsione dell'accordo medesimo.
67. Il termine di ultimazione dell'intervento denominato "La Strada dei Castelli e del Prosciutto" previsto nell'accordo quadro stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Consorzio della Comunità collinare del Friuli, in data 8 luglio 2008, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007-2009, è fissato al 31 dicembre 2012.
68. La tempistica relativa all'intervento avente a oggetto la progettazione e la realizzazione di percorsi ciclabili pedonali, nonché l'allocazione della relativa segnaletica, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina Meduna" in data 8 luglio 2008, è fissata per l'inizio lavori al 31 marzo 2012, per l'ultimazione dell'intervento al 31 marzo 2014 e per la rendicontazione al 3 settembre 2014.
69. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 68 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Cordenons entro centoventi giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna lavori.
70. All' articolo 10 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
<<11 bis. La disciplina di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 , come da ultimo modificato dalla lettera c) del comma 36 dell'articolo 14 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della legge regionale 22/2010 , si applica anche alle altre Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998 , nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 in quanto applicabile agli enti locali.>>;

b)
i commi 85 e 86 sono abrogati.

71.  
( ABROGATO )
72.  
( ABROGATO )
73. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei sei mesi precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all' articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
74.  
( ABROGATO )
75. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 30/2007 , è fissato al 15 ottobre 2012.
76.
Dopo il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:
<<44 bis. Le Comunità montane sono autorizzate, anche in deroga ad accordi di programma sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, a concedere in comodato gratuito le piazzole ecologiche di proprietà ai Comuni cui è affidata la gestione delle medesime.>>.

77. Il termine di rendicontazione dell'utilizzo delle economie autorizzate in relazione al finanziamento a valere sulle risorse ASTER 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e il Comune di Pordenone in data 4 agosto 2008, è fissato al 31 dicembre 2012.
78.  
( ABROGATO )
(9)
79.  
( ABROGATO )
80.
Al comma 86 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole << del castelliere di Savalons >>, sono aggiunte le seguenti: << e della tomba a tumulo >>.

81. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 86, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 80, è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 1659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
81 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto da realizzare, è presentata alla Direzione competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo 2012. Il contributo è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2012 ed è rendicontato dal Comune beneficiario entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo straordinario per la manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà sito in località "Malga Sot Cregnedul" da destinare a sito museale e foresteria in memoria dell'alpinista Ignazio Piussi, d'intesa con il CAI regionale e la Onlus Ignazio Piussi.
83. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 82 è presentata dal Comune al Servizio della montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di 51.311,82 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che le Amministrazioni provinciali stipulano per la progettazione e la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di fabbricati scolastici.
86. Il finanziamento di cui al comma 85 è ripartito per il 50 per cento sulla base della superficie del territorio provinciale, per il 40 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente e per il restante 10 per cento in base alla vetustà degli edifici.
87. Gli elementi per il calcolo della vetustà relativa al riparto di cui al comma 86 sono rilevati integralmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine di cui al presente comma, si prescinde dal coefficiente correlato e per la quota corrispondete si applica il criterio della popolazione residente.
88. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 1.800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che le Amministrazioni provinciali stipulano per la progettazione e la realizzazione di opere di viabilità di rispettiva competenza.
90. Il finanziamento di cui al comma 89 è ripartito per il 70 per cento sulla base della superficie del territorio provinciale e per il restante 30 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente.
91. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 1.800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
92. Il finanziamento concesso al Comune di Trieste per la realizzazione dell'intervento del canile assistenziale intercomunale di cui all'accordo quadro ASTER stipulato tra la Regione e il Comune di Trieste in data 11 giugno 2009, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, è confermato per la realizzazione di un lotto funzionale di opere di completamento di una scuola materna in sostituzione del canile intercomunale.
93. Le opere di completamento di cui al comma 92 sono realizzate a parità di finanziamento regionale e cofinanziamento a carico dell'ente locale previsto nell'accordo quadro secondo la seguente tempistica: inizio lavori 30 settembre 2012, ultimazione intervento 30 novembre 2013 e rendicontazione 31 maggio 2014.
94. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste trasmette alla Regione una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento e il relativo quadro economico.
95. Il finanziamento di cui al comma 92 è liquidato a favore del Comune di Trieste entro centoventi giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del progetto esecutivo relativo alle opere di completamento.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per l'effettuazione di spese di gestione su fabbricati di proprietà comunale da destinarsi ad uso pubblico.
97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 è presentata dal Comune al Servizio competente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
98. Per le finalità di cui al comma 96 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
99. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 72 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 3/2012
2Comma 81 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 3/2012
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 10, comma 32, L. R. 14/2012
4Parole sostituite al comma 44 da art. 10, comma 33, L. R. 14/2012
5Parole aggiunte al comma 18 da art. 10, comma 69, L. R. 14/2012
6Parole sostituite al comma 30 da art. 10, comma 70, L. R. 14/2012
7Parole sostituite al comma 32 da art. 10, comma 71, L. R. 14/2012
8Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 52 del presente articolo.
9Comma 78 abrogato da art. 110, comma 1, lettera o), L. R. 19/2013
10Comma 79 abrogato da art. 110, comma 1, lettera o), L. R. 19/2013
11Parole sostituite al comma 61 da art. 3, comma 3, L. R. 12/2014
12Comma 51 abrogato da art. 4, comma 9, lettera h), L. R. 12/2014
13Comma 52 abrogato da art. 4, comma 9, lettera h), L. R. 12/2014
14Parole sostituite al comma 61 da art. 10, comma 62, L. R. 15/2014
15Comma 72 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
16Lettera a) del comma 28 abrogata da art. 34, comma 1, lettera m), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
17Comma 48 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 18/2015
18Comma 74 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 18/2015
19Comma 71 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 5/2021