Art. 12
(Interventi in materia di relazioni internazionali e comunitarie)
1. Per rafforzare la partecipazione regionale al processo di coesione europea sulle direttrici dei Mari Adriatico e Ionio, Mar Nero e Mar Baltico, garantendo l'efficacia della cooperazione transnazionale est-ovest e nord-sud nell'Europa centro-orientale, e ai fini della competitività globale dell'area, favorendo l'intensificazione a livello regionale delle politiche di pre-adesione necessarie ai prossimi allargamenti dell'Unione europea nell'area sud-orientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale all'Iniziativa Centro Europea (InCE) per realizzare specifiche progettualità nei settori delle relazioni internazionali, della programmazione comunitaria e di quella internazionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente le priorità e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4.
Alla
legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19
(Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 2, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:
<<n bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.>>;
b)
al comma 5 dell'articolo 4 le parole <<
80 per cento
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
60 per cento
>>;
c)
all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per tutti i progetti di cui alla presente legge, nel caso di concessione di un contributo inferiore alla percentuale massima rispetto alla spesa ammissibile stabilita dalla presente legge, dal programma o da eventuali regolamenti di attuazione, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché il contributo concesso non superi la percentuale massima medesima rispetto alla spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.>>;
d)
al comma 2 dell'articolo 6, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
<<a bis) direttamente in eventuale collaborazione con il Centro di servizi e documentazione per la Cooperazione Economica internazionale Informest, con gli Organismi internazionali e con l'Iniziativa Centro Europea (InCE);>>.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.