Art. 9
(Riorganizzazione in forma di ente pubblico economico della Promotur SpA costituita ai sensi della
legge regionale 56/1985
)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire l'ente pubblico economico di cui al
capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
(Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), come introdotto dall'articolo 10, comma 1, denominato <<Agenzia Regionale Promotur>> al quale vengono attribuite a titolo gratuito le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Promotur SpA in titolarità della Regione, al fine della realizzazione della successiva fusione della Promotur SpA per incorporazione nell'ente pubblico economico <<Agenzia Regionale Promotur>> con applicazione della disciplina di cui agli articoli 2501 e seguenti del
codice civile
.
2. Nelle more della fusione, l'ente di cui al comma 1, per l'espletamento dei propri compiti, utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale della Promotur SpA.
3. L'organo amministrativo della Promotur SpA effettua, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi della Promotur SpA, della consistenza del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere.
4. L'atto di ricognizione deve essere certificato dagli organi che esercitano l'attività di controllo e di revisione legale dei conti.
5.
L'ente di cui all'
articolo 5 bis della legge regionale 50/1993
, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare della Promotur SpA non prima del 31 maggio 2012, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività.
6. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore della Promotur SpA sono confermati a favore della Agenzia che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.
7.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche allo
statuto
della Promotur SpA che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dal presente articolo.
Note:
1Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.