LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2011
Materia:
210.06 - Economia montana
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
230.01 - Organizzazione turistica
340.04 - Associazionismo

Art. 12
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai sensi dell'articolo 9, il fondo di cui all'articolo 8, commi da 114 a 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), continua a operare in favore del nuovo ente.
2. I componenti degli organi della Promotur SpA possono essere nominati quali componenti degli organi dell'Agenzia Regionale Promotur di cui all' articolo 5 ter della legge regionale 50/1993 , come introdotto dall'articolo 10, comma 1. Nel caso di coincidenza tra i componenti degli organi amministrativi della società e i componenti degli organi amministrativi dell'ente, ai medesimi potrà essere riconosciuta una sola retribuzione.
3. Il Direttore generale della Agenzia Regionale Promotur di cui all' articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 , come introdotto dall'articolo 10, comma 1, è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 5 nonies, comma 1, lettera d), della legge regionale 50/1993 , come introdotto dall'articolo 10, comma 1, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione).
5. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme e i regolamenti che si applicano agli enti e agli organismi funzionali della Regione.