LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2011
Materia:
210.06 - Economia montana
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
230.01 - Organizzazione turistica
340.04 - Associazionismo

Art. 10
  (Modifica alla legge regionale 50/1993 )
1.
Dopo il capo I della legge regionale 50/1993 è inserito il seguente:
<<Capo I bis
 Agenzia Regionale Promotur
Art. 5 bis
 (Agenzia Regionale Promotur)
1. È istituita l'<<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.
3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.
4. All'Agenzia sono attribuiti compiti di realizzazione e di gestione di impianti e piste di sci, di promozione e di gestione in chiave turistica e sportiva della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali che perseguono finalità affini e, in particolare, con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata <<Turismo FVG>> di cui all' articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche.
5. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:
a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;
b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;
c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;
d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;
e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;
f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;
g) in raccordo con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, promozione del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, organizzando e gestendo specifici programmi annuali finalizzati all'utilizzo esteso e prolungato degli impianti sportivi e delle strutture disponibili sul territorio regionale;
h) rilevazione, in coordinamento con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, dell'andamento delle dinamiche delle presenze sugli impianti da sci;
i) su richiesta degli enti territoriali, o previa deliberazione della Giunta regionale, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati nei territori compresi nei seguenti poli turistici:
a) Forni di Sopra-Sauris;
b) Piancavallo;
c) Zoncolan (Ravascletto - Sutrio);
d) Sella Nevea;
e) Tarvisio.
7. La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici di cui al comma 6 è effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale.
8. Nell'esercitare le attività di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo, qualora l'investimento superi complessivamente cinque milioni di euro, l'Agenzia rispetta le seguenti condizioni:
a) l'investimento è compartecipato da operatori privati ovvero anche da soggetti pubblici qualora extraregionali;
b) l'investimento è accompagnato da un businnes plan, asseverato da un istituto finanziario, relativo ai costi di investimento e di gestione, nonché alla copertura degli stessi con finanziamenti e ricavi di esercizio.
9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria.
Art. 5 ter
 (Organi dell'Agenzia)
1. Sono organi della Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore generale;
d) il Collegio dei revisori contabili.
Art. 5 quater
 (Il Presidente)
1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive ed è scelto in base ai requisiti di cui all'articolo 5 quinquies, comma 1, secondo periodo. La durata del suo incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile una sola volta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'ente e impartisce alla struttura organizzativa, attraverso il Direttore generale, le opportune direttive di indirizzo sull'attività.
Art. 5 quinquies
 (Il Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e ha durata di tre anni. Il Consiglio d'Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti scelti fiduciariamente dall'Amministrazione regionale tra soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno triennale nell'amministrazione, direzione o controllo di imprese, enti pubblici, enti privati, società pubbliche o private operanti nei settori di attività dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Agenzia.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti.
4. Sono atti fondamentali dell'Agenzia:
a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;
b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale e il funzionamento;
d) il regolamento per le prestazioni esterne;
e) la politica tariffaria.
5. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
Art. 5 sexies
 (Il Direttore generale)
1. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia e viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali, per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, in enti, associazioni o società pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale.
Art. 5 septies
 (Il Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili, che dura in carica tre anni, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/ CEE), e successive modifiche.
2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
3. Il Collegio dei revisori contabili esercita le funzioni di controllo previste dalla vigente normativa.
4. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 5 octies
 (Finanziamento dell'attività istituzionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi di cui all'articolo 5 ter, comma 1, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.
Art. 5 nonies
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) definisce l'assetto contabile dell'Agenzia con apposito regolamento;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
f) esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, e il rendiconto generale;
b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
d) la politica tariffaria.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.
7. L'Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
Art. 5 decies
 (Personale dell'Agenzia Regionale Promotur)
1. L'Agenzia Regionale Promotur opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.
2. L'Agenzia può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.>>.