LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/12/2011
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
  (Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 )
1.
L' articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18 ante
  (Requisiti dei beneficiari)
1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007 ;
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007 .>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.