LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 15

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

TESTO VIGENTE dal 17/11/2011

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/11/2011
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 4
 (Organizzazione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia)
1. Le "Vetrine" della Regione Friuli Venezia Giulia sono locali autonomi di dimensioni limitate e visibilità nelle aree di maggiore passaggio delle città identificate ai sensi dell'articolo 3.
2.
Le " Vetrine " possono, altresì, essere aree (" corner ") di locali gestiti da altri soggetti, ovvero locali inseriti in centri commerciali di particolare interesse, purché siano facilmente visibili da aree di passaggio e siano dotati di almeno una vetrina personalizzabile.

3. Le "Vetrine" possono, altresì, essere aree libere ("desk") situate in modo continuativo in locali interni o contigui alle principali zone per lo svolgimento di affari di carattere finanziario o borsistico o commerciale.
4. Le "Vetrine" possono avvalersi di strumenti locali di radiotelediffusione al fine di incrementare la conoscenza del servizio, rafforzare le proprie finalità e promuovere la conoscenza della denominazione e della localizzazione della Regione.
5. Nei locali contenenti le "Vetrine" deve essere possibile la vendita di prodotti di provenienza o design o caratterizzazione della regione Friuli Venezia Giulia, ovvero la fornitura di servizi di rinfresco o ristorazione con prodotti di provenienza della regione Friuli Venezia Giulia.
6. Nei locali contenenti le "Vetrine" devono essere presenti aree di limitate dimensioni da adibire temporaneamente a spazi di rappresentanza su richiesta della regione Friuli Venezia Giulia.
7. In alternativa a quanto previsto nei commi 5 o 6 e ai sensi di quanto previsto al comma 3, i "desk" sono punti di informazione per il supporto alle aziende della regione Friuli Venezia Giulia nella loro attività di export.
8. Le "Vetrine" sono acquisite, per le finalità della presente legge, da TurismoFVG che le affida a titolo gratuito a soggetti privati che si impegnano:
a) all'esercizio di almeno una delle attività di cui ai commi 5 e 7;
b) a garantire la presenza della dicitura di cui all'articolo 2, comma 2, nei modi stabiliti dal comma stesso.
9. Le associazioni di corregionali del Friuli Venezia Giulia all'estero possono proporre soluzioni localizzative relative all'ubicazione delle "Vetrine".
10. Unioncamere del Friuli Venezia Giulia e i soggetti gestori dei quartieri fieristici regionali possono suggerire soluzioni volte alla definizione dei criteri per l'affidamento della gestione degli spazi di cui al comma 8.
11. Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 8 e a fini promozionali, la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, un evento per ogni anno e per ogni "Vetrina", con un contributo massimo di 10.000 euro.
12. Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 4 la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, una emittente radiotelevisiva per ogni "Vetrina", con un contributo massimo annuo di 10.000 euro.
13. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 11.