LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 15

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

TESTO VIGENTE dal 17/11/2011

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2011
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di aumentare la propria attrattività, persegue la promozione del proprio territorio e la conoscenza della propria collocazione geografica nelle altre regioni italiane e nei mercati esteri.
2. La Regione, con la presente legge, attua gli interventi volti a raggiungere le finalità di cui al comma 1 in sinergia con soggetti privati che operino, anche occasionalmente, nei luoghi oggetto della promozione, anche in cooperazione con le organizzazioni di sostegno ai corregionali residenti all'estero.
3. La Regione utilizza le strutture realizzate per le finalità di cui al comma 1 anche allo scopo di fornire assistenza logistica ai soggetti economici regionali operanti nei territori oggetto degli interventi promozionali.