CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49
(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)
1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per i servizi sanitari, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.
Art. 50
(Informazione sulle pratiche funerarie)
1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.
Art. 51
(Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6, degli articoli 9 e 10 e del comma 2 dell'articolo 16 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 5.000 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro.
4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni in materia di trasporto funebre di cui all'articolo 21 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 43 e 44 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.
Art. 53
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.
4. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si fa rinvio alla normativa statale vigente.