Art. 9
(Periodo di osservazione)
1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3.
Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla
legge 29 dicembre 1993, n. 578
(Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
4.
L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
a) presso il domicilio del defunto;
b) presso la struttura obitoriale;
c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.
6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 268, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 268, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 5 sostituito da art. 268, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 6 da art. 268, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
5Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 22/2017