Art. 44
(Modalità di conservazione delle urne affidate)
1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.
4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 22/2017