Art. 43
(Luoghi di dispersione delle ceneri)
1.
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:
a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;
b) in natura;
c) in aree private.
2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.
3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.
6.
In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del
codice civile
e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.