LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 42
 (Affidamento e dispersione delle ceneri)
1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.
3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:
a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
b) l'esecutore testamentario;
c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 276, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
3Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
4Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017