LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 40
 (Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)
1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera f).
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno dieci anni dalla morte.