LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 34
 (Tumulazione)
1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 22/2017