Art. 3
(Compiti della Regione)
1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive ai Comuni e alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria.
2. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria.
4.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono definiti:
a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
g)
( ABROGATA )
Note:
1Lettera g) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 22/2017