LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 29
 (Area di rispetto)
1. L'area di rispetto, definita dall' articolo 338 del regio decreto 1265/1934 , come modificato dall' articolo 4 della legge 130/2001 e dall' articolo 28 della legge 166/2002 , è individuata considerando:
a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
1 bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 22/2017