LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 16
 (Casa funeraria)
1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione del cadavere;
b) trattamento conservativo;
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) custodia ed esposizione del cadavere;
e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.
3. Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.