Art. 15
(Strutture obitoriali)
1.
Sono strutture obitoriali:
a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).
3.
Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
b) il riscontro diagnostico;
c) le autopsie giudiziarie;
d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
e) i trattamenti conservativi di cui all'articolo 20;
f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
g) la custodia e l'esposizione del cadavere.
4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni viciniori, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.
Note:
1Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 271, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 4 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 22/2017