LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 14
 (Trattamenti particolari)
1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.
2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 22/2017