Art. 10
(Trasporto provvisorio entro quarantotto ore dal decesso)
1. Entro quarantotto ore dal decesso, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. Il trasferimento del cadavere può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
4. In caso di trasporto provvisorio entro le quarantotto ore dal decesso, la salma o cadavere è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 269, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 269, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 269, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2017
5Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.