LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

CAPO VI
 TRASPORTO FUNEBRE
Art. 18
 (Definizione di trasporto funebre)
1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 19
 (Caratteristiche delle casse)
1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).
2. La Giunta regionale nel definire i requisiti di cui al comma 1 prevede l'utilizzo di tecniche costruttive o di dispositivi che facilitano il processo di scheletrizzazione del cadavere e le operazioni di estrazione dei resti mortali, in conformità delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.
4. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
Art. 20
 (Trattamento conservativo)
1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
3 bis. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 272, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 21
 (Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)
1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 23.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
Art. 22
 (Trasporto di ossa e di ceneri)
1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
Art. 23
 (Autorizzazione al trasporto funebre)
1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 273, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 24
 (Mezzi di trasporto funebre e rimesse)
1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
Art. 25
 (Prodotti del concepimento)
1. L'Azienda per i servizi sanitari rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile e di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 1 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.
Art. 26
 (Trasporto funebre tra Stati)
1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per i servizi sanitari.