LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 53
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.
4. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si fa rinvio alla normativa statale vigente.