LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 45
 (Senso comunitario della morte)
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 42, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.