LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 31
 (Diritto di sepoltura)
1. Nel cimitero sono ricevuti:
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone individuate dal regolamento di polizia mortuaria;
g) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.