LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 23
 (Autorizzazione al trasporto funebre)
1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 273, comma 1, L. R. 26/2012