LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/08/2011
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo le parole << da altro soggetto >> sono aggiunte le seguenti: << . Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2. >>.

8.
Al fine di attivare le risorse regionali a favore del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005 , dopo le parole << compresi i servizi sperimentali >> sono aggiunte le seguenti: << nonché i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso >>.

9.
Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005 , al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 " Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia " e 11/2006 " Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità ", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 " Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali " e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), e al comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << Fino all'emanazione del regolamento >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento >>.

10.
La rubrica dell' articolo 18 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente: << Segnalazione certificata di inizio attività >>.

11.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 le parole << dichiarazione di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), >>.

12.
L' articolo 19 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Controlli)
1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all' articolo 19 della legge 241/1990 , i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.
2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.>>.

13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi da 8 a 12 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 8465 e 8474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
14. All' articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
(6)
15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 22 e dei commi 23 e 23 bis dell' articolo 9 della legge regionale 9/2008 , come modificati dal comma 14, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.3.1.5065 e ai capitoli 4408 e 4410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
16.
Dopo il comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:
<<1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza.>>.

(8)
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
18.
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 sono altresì computati nel nucleo familiare i figli maggiorenni che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) studenti di età non superiore ai 27 anni;
b) disoccupati per un periodo di almeno sei mesi dopo la presentazione annuale dello stato.>>.

19. A seguito delle modifiche apportate dal comma 18, la Giunta regionale provvede a modificare i relativi regolamenti di attuazione entro il 31 dicembre 2011.
20. Al fine di evitare la costituzione di economie di bilancio nel settore dell'edilizia convenzionata, di cui all' articolo 4 della legge regionale 6/2003 e del relativo regolamento di attuazione, le ATER regionali sono autorizzate, limitatamente all'esercizio 2011, e in assenza di altre domande poste validamente in lista d'attesa, a sostituire l'intervento edilizio già oggetto di concessione o prenotazione dei fondi con uno nuovo che rispetti i requisiti dettati dalla normativa di settore.
21. Ai soli fini dell'accesso degli appartenenti alle Forze armate alle misure agevolative per l'edilizia residenziale previste dalle disposizioni di legge regionale vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. Gli appartenenti alle Forze armate possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta. In ogni caso gli appartenenti alle Forze armate devono ottemperare ai vincoli di non locazione e non alienazione dell'alloggio oggetto di agevolazioni per l'edilizia residenziale, previsti dalle disposizioni di legge regionale vigenti in materia.
22.
Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010 le parole << pari a 100 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << di importo complessivo pari a 200 euro >>.

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010 , come modificato dal comma 22, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
24.  
( ABROGATO )
25. Il mantenimento del vincolo di destinazione quinquennale degli immobili di tipo sociosanitario e socioassistenziale riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi regionali. In relazione a comprovate motivazioni di interesse pubblico e su specifica richiesta dei beneficiari, la Direzione competente può concedere l'autorizzazione allo svincolo soggettivo e oggettivo, fatto salvo il mantenimento della nuova destinazione d'uso nell'ambito dei servizi socioassistenziali e sociosanitari fino alla scadenza del vincolo apposto.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio Marino di Grado" anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. Il contributo è concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell' articolo 15 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214 e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 1779 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo per la riattivazione dell'Ospizio marino di Grado>>.
28.
AI comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole << Sezioni di Trieste e di Udine >> sono sostituite dalle seguenti: << sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste >> e le parole << della sezione >> sono sostituite dalle seguenti: << delle stesse >>.

29.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005 , come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione le parole << sezioni di Trieste e Udine >> sono sostituite dalle seguenti: << sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste >>.

30.  
( ABROGATO )
31.  
( ABROGATO )
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale ONLUS "Bread & Bar" di Trieste un contributo di 20.000 euro per sopperire agli oneri straordinari di avvio dell'attività e di primo impianto nell'ambito della casa circondariale di Trieste.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico degli oneri sostenuti. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo alla cooperativa sociale Bread & Bar di Trieste per sopperire agli oneri straordinari di avvio dell'attività e di primo impianto nell'ambito della Casa circondariale di Trieste>>.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione I Girasoli ONLUS di S. Dorligo della Valle un contributo straordinario di 60.000 euro a sostegno delle spese relative all'attività di gestione di un servizio semiresidenziale per persone disabili.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio di previsione e di una relazione illustrativa delle attività previste per l'anno 2011. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4682 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione I Girasoli ONLUS di San Dorligo della Valle a sostegno delle spese relative all'attività di gestione di un servizio semiresidenziale per persone disabili>>.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Anteas Comunità solidale di Cordenons per l'acquisto di un automezzo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per il sostegno dell'attività promossa nel corso dell'anno 2011.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo medesimo.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4683 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione Anteas Comunità solidale di Cordenons per l'acquisto di un automezzo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per il sostegno dell'attività promossa nel corso dell'anno 2011>>.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gorizia un contributo straordinario di 10.000 euro a sostegno delle spese per la realizzazione della quattordicesima edizione della Rassegna internazionale di Teatro sociale "Altre Espressività", promossa dalla Provincia di Gorizia e finalizzata a promuovere e sviluppare nuovi processi di relazione sociale.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4684 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gorizia a sostegno delle spese per la realizzazione della Rassegna internazionale di Teatro sociale "Altre Espressività" finalizzata a promuovere e sviluppare nuovi processi di relazione sociale>>.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Umberto I" di Pordenone un contributo straordinario per i maggiori oneri di gestione della struttura residenziale protetta, nonché per il ripianamento delle passività pregresse.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4685 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'ASP Umberto I di Pordenone per i maggiori oneri di gestione della struttura residenziale protetta, nonché per il ripianamento delle passività pregresse>>.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine per l'espletamento dell'attività istituzionale.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4693 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine per l'espletamento dell'attività istituzionale>>.
50.
Il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente:
<<10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonché per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli.>>.

51.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2009 , come sostituito dal comma 50, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Finanziamento alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonché per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli >>.

52. Al fine di perseguire l'obiettivo del sostegno della domiciliarità di soggetti anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti attraverso forme di accoglienza temporanea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Pro Senectute" di Trieste un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e nel limite massimo di 103.000 euro, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura residenziale per anziani "Residenza Valdirivo" di Trieste, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature da impiegare nella struttura medesima.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa dell'intervento e del relativo quadro economico.
54. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 52 anche eventuali oneri relativi a spese tecniche di progettazione per affidamenti effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.
55. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo di cui al comma 52, si applica quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
56. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 103.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4690 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo all'ASP "Pro Senectute" di Trieste per lavori di ristrutturazione, arredi e attrezzature della Residenza Valdirivo>>.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo di Trieste un contributo straordinario di 30.000 euro per l'adeguamento degli alloggi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.
59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4691 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo di Trieste per adeguamento alloggi>>.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle "Suore di carità dell'assunzione" di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, altre strumentazioni e attrezzature, ivi compreso l'acquisto di un mezzo di trasporto, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4692 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario alle "Suore di carità dell'assunzione" di Trieste per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, altre strumentazioni e attrezzature, ivi compreso l'acquisto di un mezzo di trasporto, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale>>.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere per l'intervento ecosostenibile di via Cesare dell'Acqua a Trieste realizzato per mezzo di accordo di programma tra ATER e AREA Science Park di Padriciano, ai sensi dell' articolo 4, comma 57, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dell' articolo 6, comma 54, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dell' articolo 19 della legge regionale 7/2000 , l'istituzione di un project manager al quale affidare compiti di coordinamento e di indirizzo all'attività di edilizia sostenibile posta in essere nell'intervento.
63. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dell'incarico.
64. Nei criteri di affidamento dell'incarico di project manager è prevista l'incompatibilità di chi ha svolto attività professionali relative al progetto in questione per conto degli enti partecipanti all'accordo di programma.
65. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 3006 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Spese per l'istituzione di un project manager per il coordinamento e l'indirizzo relativi all'attività di edilizia sostenibile per l'intervento ecosostenibile di via Cesare dell'Acqua a Trieste".
66. All' articolo 6 della legge regionale 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 86 le parole << straordinario >> e << di Trieste >> sono soppresse;

b)
al comma 87 le parole << Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di volontariato >>.

67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 66, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011:
a)
762 nella cui denominazione la parola << straordinario >> e le parole << di Trieste >> sono soppresse;

b)
4511 nella cui denominazione la parola << straordinario >> e le parole << di Trieste >> sono soppresse.

68. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Note:
1Parole aggiunte al comma 17 da art. 6, comma 131, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Parole sostituite al comma 26 da art. 7, comma 14, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 26 sostituito da art. 9, comma 19, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Parole sostituite al comma 25 da art. 9, comma 3, L. R. 5/2013
5Parole soppresse al comma 26 da art. 2, comma 82, L. R. 15/2014
6Comma 14 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 23 e 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
7Comma 15 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 23 e 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
8Comma 16 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
9Comma 17 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
10Comma 18 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
11Comma 19 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
12Comma 24 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 19/2010.
13Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
14Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
15Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
16Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
17Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
18Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
19Comma 30 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 29, L.R. 1/2007, con effetto dall'1/1/2024.
20Comma 31 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 29, L.R. 1/2007, con effetto dall'1/1/2024.