LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/08/2011
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze del Servizio sanitario regionale per l'anno 2011 e la mobilità interregionale, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2010 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative ai fondi per i rinnovi contrattuali del personale non utilizzabili e agli utili pregressi anteriori all'anno 2010.
2. Le entrate previste dal comma 1 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1214 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
4. Il contributo straordinario di 60.000 euro previsto dall'articolo 8, tabella H, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), che fa carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, deve intendersi riferito alla copertura degli oneri sostenuti nell'anno 2011.
5.
Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è inserita la seguente:
<<p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;>>.

6. Gli enti del Servizio sanitario regionale continuano ad erogare gratuitamente le prestazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2005, n. 143 (Approvazione tariffario delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le verifiche impiantistiche periodiche e straordinarie e relative disposizioni applicative).
7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un piano economico-finanziario per la copertura degli investimenti di cui al comma 1, da attivare qualora il fondo nazionale di cui all' articolo 20 della legge 67/1988 , per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico non fosse nuovamente finanziato e le risorse già assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non fossero rese disponibili entro l'esercizio finanziario 2011.
4 ter. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis può contemplare operazioni di dismissione e valorizzazione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche con utilizzo a fini economici dei medesimi da parte dei soggetti realizzatori delle opere ovvero di soggetti terzi. Il piano economico-finanziario può avvalersi altresì degli strumenti e delle procedure di cui ai commi 2 e seguenti dell' articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
4 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire le perizie e le stime immobiliari necessarie alla predisposizione del piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis, nonché le indagini di mercato e gli studi urbanistici necessari a valutare le opportunità per gli operatori economici derivanti dalle operazioni di cui al comma 4 ter.>>.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 quater dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009 , come aggiunto dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
9.  
( ABROGATO )
(1)
10.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), dopo le parole << ospiti non autosufficienti >> sono inserite le seguenti: << e residenti in regione prima dell'ingresso in struttura, >>.

11.
Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è inserito il seguente:
<<5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2, non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente, o a copertura degli oneri sostenuti per l'erogazione delle prestazioni infermieristiche nelle strutture semiresidenziali destinate all'accoglimento di persone non autosufficienti previste dalla DGR 2326/2010 e nei servizi residenziali sperimentali di cui al DPReg 337/2008 o per l'estensione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle persone anziane non autosufficienti accolte in Case Albergo regolarmente autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2089/2006, a mantenere l'ospitalità di persone anziane, che successivamente al momento dell'accoglimento, abbiano avuto un'evoluzione della condizione funzionale tale da presentare una compromissione della propria autonomia.>>.

12.
Dopo l' articolo 40 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è inserito il seguente:
<<Art. 40 bis
 (Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.
2. La Commissione è composta da:
a) il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
b) il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;
c) due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;
d) tre farmacisti;
e) un medico di medicina generale;
f) un medico farmacologo;
g) un medico epidemiologo;
h) un medico legale;
i) un clinico universitario;
j) uno specialista ospedaliero;
k) un medico di distretto;
l) uno statistico.
3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.
4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).
5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
7. La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a:
a) predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;
b) iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;
c) promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;
d) armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;
e) coordinamento delle attività di farmacovigilanza;
f) monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica.
8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.
10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.
11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.>>.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, come indicato al comma 14, gli introiti di cui:
a) alla deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2011, n. 533 (Recepimento Accordo Stato/Regioni n. 78/CSR dell'8 luglio 2010 "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori");
b) al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 042/Pres (Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate dalle aziende per i servizi sanitari in materia veterinaria di cui all' articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 "Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica").
14. Gli introiti di cui al comma 13 sono utilizzati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, per le spese derivanti dall'effettuazione delle attività di controllo e di coordinamento nel settore veterinario di competenza del Servizio medesimo.
15. In relazione al disposto di cui al comma 13 e ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 43/1981 , dell' articolo 40 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per le finalità previste dal comma 14 le eventuali entrate sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 4553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17. L'Azienda ospedaliero universitaria <<Ospedali riuniti>> di Trieste è autorizzata a realizzare un asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti dell'azienda medesima, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>>.
18. Presso l'asilo nido di cui al comma 17 possono essere accolti anche bambini figli di genitori non dipendenti dagli enti ivi indicati.
19. Le modalità di accesso all'asilo nido sono definite congiuntamente dagli enti di cui al comma 17.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Note:
1Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
2Comma 10 abrogato da art. 9, comma 47, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 1, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
3Comma 11 abrogato da art. 9, comma 47, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 5 bis, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
4Comma 10 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
5Comma 11 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.