LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/08/2011
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 le parole << da corrispondersi fino alla misura del 7 per cento del capitale mutuato per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato >> sono soppresse;

b)
dopo la lettera c) del comma 1, dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
<<c bis) gli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
<<b bis) gli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto degli impianti di cui al comma 2.>>;

d)   ( ABROGATA )
2.  
( ABROGATO )
3.
Il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<8. L'Amministrazione regionale attua un programma annuale di interventi mirati individuati in ragione della loro rilevanza, anche con riferimento al carattere internazionale o a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono promossi da enti pubblici, da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della promozione turistica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).>>.

4. Per la realizzazione delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi in ambito culturale, dello sport e della solidarietà l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali, del supporto tecnico del soggetto di cui all' articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), anche mediante delega della gestione di procedimenti amministrativi di concessione di incentivi integralmente o con riferimento ad alcune fasi dei procedimenti medesimi.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato annualmente il programma degli interventi, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 1005 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Spese dirette per attività di supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili".
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2011, all'associazione sportiva dilettantistica Forum Iulii Rugby Club di Udine, un contributo straordinario, fino all'ammontare massimo di 15.000 euro, a copertura delle spese ammissibili sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione, nel 2010, dell'iniziativa sportiva Selezione Friuli Over 35 versus Selezione Centro Italia. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le tipologie di spesa previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui gli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 ).
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Forum Iulii Rugby Club di Udine a copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione, nel 2010, dell'iniziativa sportiva Selezione Friuli Over 35 versus Selezione Centro Italia".
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine un contributo straordinario destinato alla realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic previsto nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2011 a Udine e Cividale del Friuli.
11. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
12. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5520 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine per la realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic".
13.
Il comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<130. La domanda per la concessione dei finanziamento di cui al comma 129 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.>>.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Tarcento, a valere sui fondi 2008, ai sensi dell' articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Tarcento presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale istruzione, università , ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione l'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un intervento diverso da quello indicato nel decreto di concessione.
16. Al fine di creare le condizioni per giungere al completamento dell'intero compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport, il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a rimodulare temporalmente ovvero a chiudere anticipatamente il rapporto contrattuale in essere con il soggetto realizzatore delle opere acquisendo l'intera proprietà del bene.
17. Attesa la valenza comprensoriale della struttura, per le sue caratteristiche atta a fungere da riferimento per le molteplici esigenze connesse ad attività sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2011 al fine di consentire al Comune medesimo di individuare, entro il 31 gennaio 2012, la migliore e più opportuna procedura di cui al comma 16, predisponendo una relazione comparativa inerente la modalità prescelta e nel caso di acquisto dell'intera proprietà, le modalità contrattuali, gli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune di Cividale, stipulerà per il suddetto acquisto, nonché di sostenere gli oneri connessi alla eventuale assunzione in via transitoria della gestione della struttura.
18. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 la relazione è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro il 30 novembre 2011, per consentire all'Amministrazione regionale di analizzare la relazione medesima e l'eventuale partecipazione con un proprio apposito finanziamento, anche pluriennale, in sede di legge finanziaria per il 2012.
19. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5499 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per le attività di completamento del compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport di Cividale del Friuli".
20. L'Amministrazione regionale, in ragione dell'esiguità delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2011 per la concessione dei contributi di cui all' articolo 16, comma 6, della legge regionale 12/2007 , è autorizzata a non effettuarne la ripartizione nell'esercizio medesimo.
21. Le domande regolarmente presentate negli esercizi finanziari 2010 e 2011 per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20 e rimaste non soddisfatte non sono archiviate e sono fatte salve ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a bilancio nell'esercizio finanziario 2012 per le medesime finalità, purché confermate entro il termine del 31 marzo 2012.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 21 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1089 e al capitolo 6174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi pluriennali al Comune di Trieste, previsti dall'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come interpretato dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e parte dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 276 (Approvazione accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale di Trieste), anche nel caso in cui la ripartizione di detti contributi, tra gli interventi individuati nel richiamato accordo di programma, sia diversa da quella ivi precedentemente determinata.
24. Per le finalità previste dal 23 il Comune di Trieste presenta al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro il termine del 31 ottobre 2011 l'istanza volta a ottenere la conferma dei contributi.
25. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare i contributi nella misura nuovamente determinata e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione lavori, ovvero di ultimazione lavori, qualora gli stessi siano già iniziati.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti locali, società e associazioni sportive, incentivi straordinari una tantum per il finanziamento di interventi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda e finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici anche già verificatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza e alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti.
27. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 26, sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato.
28. Il Servizio attività ricreative e sportive svolge l'istruttoria delle domande e chiede le integrazioni necessarie a dimostrare che l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione del comma 26. Tali integrazioni devono pervenire al Servizio attività ricreative e sportive entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.
29. L'assegnazione degli incentivi di cui al comma 26 è effettuata in relazione alla urgenza degli interventi da realizzare valutata dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.
30. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 29 l'assegnazione degli incentivi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di incentivo attestato dalla data apposta dall'Ufficio protocollo del Servizio attività ricreative e sportive e, nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, dal numero progressivo di protocollo.
31. Gli incentivi previsti dal comma 26 sono pari all'80 per cento della spesa ammissibile, determinata ai sensi della legge regionale 8/2003 e in ogni caso non possono superare l'importo totale di 40.000 euro. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
32. Per la concessione, erogazione e rendicontazione degli incentivi di cui al comma 26 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
33. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 564.500 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5524 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamenti per il ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici o da atti vandalici e per l'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza o alle prescrizioni delle vigenti norme federali".
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cercivento un contributo straordinario per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
36. Per le finalità dal comma 34 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5525 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cercivento per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale".
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Morsano al Tagliamento un contributo straordinario per il miglioramento e il completamento del Centro sportivo comunale.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5526 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Morsano al Tagliamento per il miglioramento e completamento del Centro sportivo comunale".
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 51.311,82 euro, a favore dell'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna.
41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 51.311,82 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento all'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna".
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, a elevare e trasferire, anche senza obbligo per gli altri soci, all'associazione Mittelfest, organismo primario di cultura e spettacolo riconosciuto ai sensi dell' articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), della legge regionale 16 aprile 1997, n. 12 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'<< Associazione per il Mittelfest>>), e dell' articolo 5, comma 46, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), la quota di adesione per l'annualità 2010, per l'importo di 208.504 euro, già impegnato in conto residui 2010 sul capitolo n. 5365 del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011, a favore dell'associazione medesima.
43. L'importo previsto dal comma 42, in quanto quota parte del contributo complessivamente già stanziato e assegnato a favore dell'associazione Mittelfest ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), non costituisce ulteriore spesa per l'Amministrazione regionale e può essere impiegato per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, dello statuto dell'associazione medesima approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2006, n. 137 (Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica).
44.  
( ABROGATO )
45.  
( ABROGATO )
46.  
( ABROGATO )
(9)
47.  
( ABROGATO )
(7)
48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
50.
Gli oneri derivanti dal comma 49 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 6207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Finanziamento a favore del Comitato fondatore per la candidatura della Città di Venezia a capitale europea della cultura per l'anno 2019 >>.

51.  
( ABROGATO )
52.  
( ABROGATO )
53.  
( ABROGATO )
54.  
( ABROGATO )
55.  
( ABROGATO )
56.  
( ABROGATO )
57.  
( ABROGATO )
58.  
( ABROGATO )
(8)
59.  
( ABROGATO )
60.  
( ABROGATO )
61.  
( ABROGATO )
62.  
( ABROGATO )
63.  
( ABROGATO )
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - un contributo straordinario di 20.000 euro per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli, a celebrazione dei 100 anni di vita del reggimento (1909-2009). La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del quadro economico dell'opera, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli".
66.  
( ABROGATO )
67.  
( ABROGATO )
68.  
( ABROGATO )
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Partigiani Osoppo - Friuli di Udine, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonché per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative.
70. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5479 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Partigiani di Osoppo - Friuli di Udine a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonché per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative".
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un contributo straordinario destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste.
73. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5488 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste".
75.  
( ABROGATO )
76.  
( ABROGATO )
77.  
( ABROGATO )
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per le spese per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco.
79. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5493 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio mondiale dell' Umanità Unesco".
81.  
( ABROGATO )
82.  
( ABROGATO )
83.  
( ABROGATO )
84.  
( ABROGATO )
85.  
( ABROGATO )
86.
Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 dopo le parole << e successive modifiche >> sono inserite le seguenti: << nonché agli interventi di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale previsti dalla legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli- Venezia Giulia) >>.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Parrocchia Abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena il contributo già concesso al Comune di Sesto al Reghena, a valere sui fondi 2007, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981 n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), in considerazione degli indifferibili interventi di adeguamento strutturale e funzionale dell'abbazia e dell'edificio ex cancelleria, beni di rilevante interesse storico e culturale.
88. Per le finalità previste dal comma 87 la Parrocchia Abbazia di Santa Maria presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali- corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa degli interventi da realizzare.
89. Il Comune di Sesto al Reghena, beneficiario dell'originario contributo di cui al comma 87, restituisce alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate al Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
90. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 89 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 99 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo di 100.000 euro da destinare all'attività istituzionale, nonché alla realizzazione di miglioramenti funzionali e impiantistici della casa Gortani sede dell'archivio e biblioteca della Carnia e di palazzo Campeis.
92. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 91 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5475 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo alla Fondazione museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo per l'attività istituzionale e per l'adeguamento funzionale e impiantistico di casa Gortani e palazzo Campeis".
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Cordenons un contributo straordinario di 20.000 euro per l'allestimento di due pale laterali dell'abside in ambiti già definiti. La domanda, corredata di una relazione dettagliata degli interventi previsti e di un preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro l'anno 2011.
95. Per le finalità indicate al comma 94 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Cordenons per l'allestimento di due pale laterali dell'abside".
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - un contributo straordinario pari a 100.000 euro per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica.
97. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 9931 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica".
99. All' articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione riconosce e sostiene l'attività dei seguenti soggetti:
a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;
c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;
d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;
e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;
f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine;
g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine;
h) Kappa Vu s.a.s. di Udine.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione sostiene i soggetti individuati dal comma 2 con specifici finanziamenti determinati annualmente con norma di legge finanziaria regionale.>>;

c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Le domande per la concessione del finanziamento sono presentate al Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno. Le domande sono corredate della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo particolare di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 100 per cento del finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il relativo procedimento è disciplinato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3 ter. La Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine -, un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento annuale, secondo le modalità previste dal comma 3 bis.>>.

100. Per l'esercizio in corso le domande di cui all' articolo 24, comma 3 bis, della legge regionale 29/2007 , come inserito dal comma 99, lettera c), sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le domande già pervenute entro il 31 gennaio 2011.
101.
L' articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie), è abrogato.

102.
Dopo il comma 79 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:
<<79 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previsti dall' articolo 24 della legge regionale 29/2007 , i seguenti finanziamenti:
a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 30.000 euro;
b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele 26.000 euro;
c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba 22.000 euro;
d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli 31.000 euro;
f) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo 30.000 euro;
g) Informazione Friulana soc. coop. di Udine 81.000 euro;
h) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine 29.000 euro;
i) Kappa Vu s.a.s. di Udine 31.000 euro.>>.

103. Gli oneri derivanti dall' articolo 6, comma 79 bis, della legge regionale 22/2010 , come inserito dal comma 102, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF un contributo straordinario per lo svolgimento e lo sviluppo del progetto Farie Teatral Furlane.
105. La domanda per la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 104 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.
106. Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF) per il progetto Farie Teatral Furlane".
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Manzano un contributo straordinario per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del <<Festival della Canzone Friulana - 2° edizione>>.
108. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 107 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 100 per cento del contributo, sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.
109. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5523 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Manzano per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del Festival della Canzone Friulana - 2° edizione".
110. All' articolo 15, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) tre rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;>>;

b)
la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<e) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 2 alle lettere c) ed e), entro trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente l'Assessore regionale competente in materia di cultura.>>.

111.
Al comma 76 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 le parole << di proprietà >> sono sostituite dalle seguenti: << concessi in comodato o in uso ad altro titolo >>.

112. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 6, comma 76, della legge regionale 22/2010 , come modificato dal comma 111, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
113. L'Amministrazione regionale riconosce, nell'ambito degli interventi antincendio, di protezione civile e di soccorso alle popolazioni in caso di calamità naturali, il ruolo peculiare svolto dai corpi di pompieri volontari costituitisi sull'intero territorio regionale e, in particolar modo, dai Corpi pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehren von Kanaltal und Eisental), in considerazione della storica e radicata presenza sul territorio e dei rapporti operativi consolidati con gli omologhi corpi di Austria e Slovenia sugli interventi di emergenza sull'area transfrontaliera secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 30 novembre 2006.
114. Per le finalità previste dal comma 113 i Corpi pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehren von Kanaltal und Eisental), presentano, anche singolarmente, la domanda di contributo corredata della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo di spesa inerente gli interventi di emergenza e le esercitazioni effettuate sull'area transfrontaliera, al Servizio competente della Protezione civile della Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4090 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo al Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro per interventi di emergenza ed esercitazioni sull'area transfrontaliera".
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 18.000 euro assegnato al Dipartimento di scienze storiche e documentarie dell'Università di Udine ai sensi dell'articolo 7, commi 44 e 45, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), per l'assegnazione di una borsa di studio finalizzata all'analisi storica dei legami tra cristianesimo aquileiese, Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana. Il decreto fissa il termine di rendicontazione. Sono ammesse a rendiconto le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.
117. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1Parole aggiunte al comma 94 da art. 11, comma 275, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Parole sostituite al comma 113 da art. 11, comma 288, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Parole sostituite al comma 114 da art. 11, comma 288, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Parole sostituite al comma 116 da art. 11, comma 292, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole sostituite al comma 91 da art. 6, comma 196, L. R. 14/2012
6Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 31, L. R. 6/2013
7Comma 47 abrogato da art. 6, comma 116, lettera a), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22, L.R. 68/1981, con effetto dall'1/1/2014.
8Comma 58 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, c. 12 e 12 bis, L.R. 3/1998, con effetto dall'1/1/2014.
9Comma 46 abrogato da art. 6, comma 116, lettera d), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 62 e 64, L.R. 1/2005, con effetto dall'1/1/2014.
10Comma 59 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. da 39 a 42, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2014.
11Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 6/2014
12Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
13Comma 44 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14Comma 45 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15Comma 48 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
17Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
18Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
19Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20Comma 55 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
21Comma 56 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23Comma 60 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24Comma 61 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
25Comma 62 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
26Comma 63 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
27Comma 66 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
28Comma 67 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
29Comma 68 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30Comma 75 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31Comma 76 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32Comma 77 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
33Comma 81 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
34Comma 82 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
35Comma 83 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
36Comma 84 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
37Comma 85 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
38Comma 49 abrogato da art. 6, comma 42, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 36 dell'art. 6, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2015.
39Comma 50 abrogato da art. 6, comma 42, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 36 dell'art. 6, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2015.
40Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 43, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
41Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
42Comma 5 sostituito da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
43Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera aaa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, L.R. 8/2003.