LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/08/2011
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) per autorizzazione a concedere in uso si intende il provvedimento di concessione o il contratto di locazione o affitto.
2. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a confermare il contributo originario concesso al Comune di Pulfero per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie), nel testo vigente antecedentemente all'abrogazione disposta dall' articolo 31, comma 1, lettera b), della legge regionale 13/2005 , previa istanza dell'ente, nonché a destinarlo ad altra opera qualora l'amministrazione comunale non abbia iniziato l'intervento, in conformità alle disposizioni fissate con il provvedimento di conferma del contributo.
3.
Il comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) è sostituito dal seguente:
<<2 bis. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, qualora gli enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che agisca come titolare di un diritto esclusivo in relazione al servizio di interesse economico generale ad essa affidato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia anche sotto forma di contratto autonomo di garanzia ovvero di fideiussione a prima richiesta.>>.

4.  
( ABROGATO )
(1)
5. All' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 concernente l'attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis dopo le parole << è autorizzata a trasferire >> e dopo le parole << è trasferito >> sono aggiunte le seguenti: << a titolo gratuito >>;

b)
dopo il comma 1 bis sono aggiunti i seguenti:
<<1 ter. Il trasferimento dei beni e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Ragioniere generale che provvede a individuare i beni oggetto del trasferimento. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.
1 quater. Il decreto di cui al comma 1 ter costituisce titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti reali di cui al comma 1 bis.
1 quinquies. Sono a carico del Comune di Tarvisio tutti gli oneri relativi e conseguenti al trasferimento dei diritti reali di cui al comma 1 bis.>>.

6.
Il Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano di cui all' articolo 55 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro tre mesi dalla data di soppressione, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

7.
L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti attivi e passivi.

8. Le somme di cui al comma 6 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1283 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano>>.
9.
L'articolo 4, concernente l'acquisto dei beni e dei servizi, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2003) è abrogato.

10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
(5)
12.  
( ABROGATO )
(6)
13.  
( ABROGATO )
(7)
14.  
( ABROGATO )
(8)
15. Per le finalità previste dal comma 10, lettera a), è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1281 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Acquisto quote Società Gestione Immobili FVG SpA>>.
16.
Il Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia di cui all' articolo 3 della legge regionale 3/1998 , e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

(3)
17.
L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; a tal fine la società trasmette l'elenco dettagliato delle procedure in itinere, nonché una relazione che attesti tutte le fasi già esperite dei procedimenti stessi ai fini della liquidazione della spesa entro il 15 gennaio 2012.

18. Le entrate previste dal comma 16 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Oneri derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia>>.
20. In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), la costituzione dello speciale Fondo di dotazione ivi previsto deve intendersi quale fondo oggetto di contabilità separata ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
21. Fermo restando quanto disposto dai commi 6, 10 e 31, le gestioni fuori bilancio autorizzate con legge regionale sono ricondotte alle seguenti tipologie di cui all' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):
a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati:
1) Fondo sociale a favore dei dipendenti regionali - articolo 152 legge regionale 53/1981 ;
2) Fondo speciale per l'integrazione dell'indennità di buonuscita e dell'anticipo dell'indennità - articolo 186 della legge regionale 5/1994 ;
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri:
1) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella Provincia di Gorizia FRIE - legge 908/1955 e legge 26/1986 ;
2) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia FRIE - legge 8/1970 ;
3) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle Province di Udine e Pordenone - legge 336/1976 e legge 828/1982 ;
4) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo - articolo 1 della legge regionale 80/1982 ;
5) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia - articolo 45 della legge regionale 12/2002 ;
6) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio - articolo 98 della legge regionale 29/2005 ;
7) Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa 1° bando - articolo 23 della legge regionale 9/1999 ;
8) Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa 2° bando - articolo 23 della legge regionale 9/1999 ;
9) Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009 ;
10) Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all' articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4/2005 ;
11) Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli di cui all' articolo 12 ter, comma 10 bis, della legge regionale 4/2005 ;
12) Fondo di rotazione a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici - legge regionale 49/1978 ;
13) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili di cui all' articolo 4, comma 51, della legge regionale 22/2010 ;
c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi:
1) Fondo regionale per i servizi forestali - articolo 5, commi 110-114, della legge regionale 4/2001 e articolo 90, commi 1 e 2, legge regionale 9/2007 ;
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica:
1) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo di cui all'articolo 3, commi 38-44, della legge regionale 12/2009 ;
2) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane - articolo 2 della legge regionale 51/1982 ;
3) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane - legge 949/1952 e legge 1068/1964 ;
4) Fondo regionale per la protezione civile - articolo 33 della legge regionale 64/1986 ;
5) Fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali collegamenti internazionali con la rete slovena - articolo 4 della legge regionale 34/1991 ;
6) Fondo speciale <<Obiettivo 2>> 2000-2006 - articolo 1 della legge regionale 26/2001 ;
7) Fondo per il comprensorio minerario Cave del Predil - articolo 5 della legge regionale 2/1999 ;
8) Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione - articolo 9, comma 7, della legge regionale 3/2002 ;
9) Fondo regionale per le emergenze in agricoltura - articoli 1 e 2, comma 10, della legge regionale 22/2002 ;
10) Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese - articolo 7 della legge regionale 4/2005 ;
11) Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari - articolo 8 della legge regionale 2/2006 ;
12) Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur SpA di cui all'articolo 8, commi 114- 116, della legge regionale 2/2006 ;
13) Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all' articolo 24 della legge regionale 7/2008 ;
14) Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano di cui all' articolo 5, comma 72, della legge regionale 17/2008 ;
15) Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all' articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4/2005 ;
16) Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale - articolo 5 della legge regionale 4/2001 ;
17) Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia - articolo 3 della legge regionale 3/1998 ;
18) Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano - articolo 55 della legge regionale 16/2002 .
22.
Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 21/2007 le parole << dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie >> sono sostituite dalle seguenti: << del Ragioniere generale >>.

23.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 51 della legge regionale 21/2007 , come aggiunto dall' articolo 15, comma 1, lettera h), della legge regionale 17/2008 è aggiunto il seguente:
<<4 quater. Con decreto dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione è disposta l'istituzione di capitoli di spesa non previsti nel bilancio di previsione, qualora ciò si renda necessario al fine di provvedere al pagamento di somme in conto residui passivi.>>.

24.  
( ABROGATO )
(2)
25. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 (Sdemanializzazione)
1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore di servizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte dalla struttura regionale competente.
2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale.
3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 è consentita qualora il Comune interessato, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. Il silenzio costituisce assenso all'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.>>;

b)
dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 4 bis
 (Alienazione di beni sdemanializzati con superficie fino a 5000 mq)
1. I beni sdemanializzati con superficie fino a 5000 mq sono alienati mediante vendita diretta in favore del soggetto interessato che ne faccia richiesta e che se ne assume i relativi oneri.
2. La vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Il prezzo di vendita del bene è determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, e dovrà comprendere altresì, qualora dovuta, anche la somma relativa alla regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione del bene, il cui valore è determinato applicando le tariffe e i parametri di cui all'allegato A, nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale.
Art. 4 ter
 (Alienazione di beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq)
1. I beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.
3. Successivamente all'autorizzazione alla vendita di cui al comma 1, il Servizio competente a gestire il patrimonio procede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico del Comune dove è ubicato il bene, di un avviso pubblico per l'individuazione di eventuali altri soggetti interessati all'acquisto del bene sdemanializzato, oltre all'originario richiedente.
4. Qualora pervengano una o più manifestazioni di interesse, il Servizio competente procede alla vendita mediante procedura di gara tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse; l'acquirente è individuato nel soggetto che ha presentato la miglior offerta in rialzo sul prezzo posto a base di gara.
5. Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.
6. Gli oneri relativi alla procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale, inclusi gli oneri per le operazioni tecnico-amministrative, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente.>>.

26. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 4 bis e 4 ter della legge regionale 17/2009 , come rispettivamente sostituito dalla lettera a) e inseriti dalla lettera b) del comma 25, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione ai quali sia già intervenuto il decreto di sdemanializzazione.
27.
Alla legge regionale 17/2009 è aggiunto, alla fine, l'allegato A: << Allegato A (riferito agli articoli 4, comma 2, 4 bis, comma 3 e 4 ter, comma 5)

Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati

I valori sono espressi in euro/mq

Classi dimensionali Co-
muni - abitanti
Zone Territoriali Omogenee
ABCDEF
<10.000302015201015
10.001/100.000604030401015
100.001/300.0001208060802030
>300.0000180120901203045



Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea, o più prossima, in cui il bene è situato. Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
>>.

28. All' articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 le parole << e 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << , 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), 3 ottobre 1981 n. 70 (Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario) e 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 , in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 , concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario). >>;

b)
al comma 21 le parole << è stato autorizzato >> sono sostituite dalle parole: << non è stato autorizzato >>.

29. All' articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:
<<24 bis. I beni regionali aventi le caratteristiche di demanialità stradale non funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, sentiti gli enti locali interessati, previo decreto di demanializzazione del Direttore di servizio titolare del bene oggetto di demanializzazione, adottato su parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.>>;

b)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 24 e 24 bis è disposto con decreto del Direttore di servizio competente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.>>;

c)
il comma 26 è sostituito dal seguente:
<<26. L'adozione del decreto di cui al comma 25 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.>>.

30. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, il concessionario di beni del demanio marittimo non è tenuto a prestare la cauzione finalizzata al rispetto degli obblighi concessori qualora l'importo annuo del canone di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.
31.
Il Fondo regionale per i servizi forestali istituito dall' articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

32.
L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

33. Le entrate previste dal comma 31 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1229 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del fondo fuori bilancio del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM)>>.
34. A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale disposti con le disponibilità del Fondo regionale per i servizi forestali fanno carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 3115 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Spese per il completamento della gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale>>.
35. A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di cui all' articolo 5, comma 112, della legge regionale 4/2001 , fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3114 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per la gestione corrente delle foreste di proprietà regionale e del CeSFAM>>.
36.  
( ABROGATO )
37. All' articolo 5 della legge regionale 4/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 114 bis, come inserito dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001 e modificato dall' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2004 , è sostituito dal seguente:
<<114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Servizio competente in materia di gestione forestale presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.>>.

38. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 dell'articolo 17, il comma 1 quater dell'articolo 23, il comma 4 dell'articolo 43, il comma 3 dell'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 53, il comma 6 dell'articolo 65, il comma 3 dell'articolo 70, il comma 3 dell'articolo 74, il comma 3 dell'articolo 83 e il comma 8 dell'articolo 92 sono abrogati;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
39. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 (Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo) l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i fondi già impegnati nel corso dell'anno 2010 anche per la sottoscrizione di una convenzione per l'inserimento dei programmi della sede regionale Rai del Friuli Venezia Giulia nella trasmissione della Rete 3 del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la piattaforma satellitare TivuSat.
40.
I seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, allocati nelle unità di bilancio a fianco di ciascuno indicate, sono inseriti nell'elenco delle << Spese ripartite e pluriennali >> allegato al bilancio per gli anni medesimi:

a) UBI 6.1.2.5059 - capitolo 1752;
b) UBI 10.1.1.1162 - capitolo 160;
c) UBI 11.3.1.1180 - capitolo 599;
d) UBI 11.3.1.1180 - capitolo 1505;
e) UBI 11.3.1.1189 - capitolo 157;
f) UBI 11.3.2.1189 - capitolo 107.
41. I seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono spostati di unità di bilancio come di seguito indicato:
a) capitolo di entrata 5311 da UBI 2.1.56 a UBI 3.2.131;
b) capitolo di spesa 1326 da UBI 6.2.1.1123 a UBI 11.3.1.1180;
c) capitolo di entrata 1792 da UBI 2.1.207 a UBI 3.2.94;
d) capitolo di spesa 1748 da UBI 5.2.2.5048 a UBI 10.5.2.1177.
42.  
( ABROGATO )
43. All' articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 27 le parole << anche mediante il ricorso a trattativa privata >> sono sostituite dalle parole: << previa procedura ad evidenza pubblica >>;

b)
al comma 28 sono soppresse le parole << e straordinaria >>;

c)
al comma 30 dopo le parole << al comma 29 >> sono aggiunte le seguenti parole: << nonché per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione >>;

d)
il comma 31 è sostituito dai seguenti:
<<31. Le attività di cui al comma 30 e gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sono realizzati sulla base di un piano pluriennale, previa intesa tra Amministrazione regionale e soggetto concessionario, che stabilisce, tra l'altro, il riparto degli oneri di manutenzione straordinaria, nonché in quale misura i proventi delle attività di cui al comma 30 sono utilizzati per sostenere detti interventi straordinari.
31 bis. Al fine di garantire il rispetto di tutte le obbligazioni stabilite dal provvedimento di concessione è prestata idonea garanzia fideiussoria, nonché sottoscritta adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni di qualunque genere ai beni oggetto di concessione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a esonerare il concessionario dalla prestazione della garanzia fideiussoria a fronte di progetti didattici innovativi realizzati in sinergia con istituti scolastici di eccellenza della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero con altri enti pubblici.>>.

44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 47/1996, con effetto dall'1/1/2012.
2Comma 24 abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 16 interpretato da art. 13, comma 3, L. R. 14/2012
4Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
5Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
6Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
7Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
8Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
9Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
10Comma 42 abrogato da art. 34, comma 1, lettera j), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
11Lettera b) del comma 38 abrogata da art. 7, comma 5, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, comma 1 ter e dell'art. 105, commi 2 e 4, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2016.
12Lettera c) del comma 38 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2016.
13Comma 36 abrogato da art. 7, comma 8, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.