LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/08/2011
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012.
7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 63, commi 7 bis e 7 ter, della legge regionale 23/2007 , come aggiunti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1074 e al capitolo 3818 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 le parole << 100 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 83.152.388 euro >>.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3 è prevista la variazione all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3693 - limite 1 di cui alla Tabella E approvata con il comma 38.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo di 80.000 euro finalizzato alla realizzazione di una rotatoria destinata alla messa in sicurezza puntuale dell'intersezione fra l'asse di penetrazione al centro urbano, strada provinciale 15 di Faedis e la viabilità comunale.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune beneficiario è tenuto a presentare apposita domanda di finanziamento al Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, corredata del progetto preliminare dell'intervento regolarmente approvato.
7. L'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nei modi previsti dall' articolo 56 della legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione stabilisce i termini di rendicontazione della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera in ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 7/2000 .
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3805 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Comune di Udine per la realizzazione di una rotatoria destinata alla messa in sicurezza puntuale dell'intersezione fra l'asse di penetrazione al centro urbano, strada provinciale 15 di Faedis e la viabilità comunale>>.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Provincia di Udine di 40.000 euro per la progettazione preliminare delle opere necessarie a superare gli ostacoli al traffico pesante nella viabilità in Comune di Forgaria nel Friuli per il raggiungimento della zone industriali di Flagogna e Casiacco.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3406 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per la progettazione preliminare delle opere necessarie a superare gli ostacoli di traffico pesante nella viabilità in Comune di Forgaria nel Friuli>>.
11.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole << società partecipate >> sono inserite le seguenti: << , anche in via indiretta, >>.

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 5, comma 3, della legge regionale 22/2010 , come modificato dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 4.3.1.1077 e al capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 400.000 euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste finalizzato alla manutenzione straordinaria.
14. Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 13 è tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto dell'intervento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 3754 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Autorità portuale di Trieste per la manutenzione straordinaria>>.
16. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto civile aeroportuale regionale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia, da realizzarsi all'interno del sedime dell'aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari, sono attivati mediante intervento diretto sulla base di idoneo titolo abilitativo edilizio o accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 4.4.2.1080 e al capitolo di 3606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro a favore del Comune che verrà designato quale capofila dei Comuni interessati dalla realizzazione della linea di AC sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste, a titolo di finanziamento delle spese derivanti dall'attività di valutazione del progetto dell'opera, ivi incluse quelle relative alle consulenze esterne.
19. La concessione ed erogazione del contributo avviene previa presentazione da parte del Comune beneficiario delle delibere di adesione da parte dei Comuni interessati dal progetto, nonché di un programma di attività regolarmente adottato.
20. Il decreto di concessione deve prevedere le modalità di utilizzo e di rendicontazione delle somme erogate ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 4.5.1.1081 e del capitolo 3825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune capofila per le spese derivanti dall'attività di valutazione del progetto della linea di AC sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste>>.
22. In via di interpretazione autentica dell' articolo 63 della legge regionale 23/2007 per "opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 " si intendono le strade individuate nelle Tabelle A e B allegate al decreto legislativo medesimo.
23. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all' articolo 63, comma 1, della legge regionale 23/2007 , il riconoscimento delle funzioni proprie di "ente espropriante" alla società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 22/2007 , vanno interpretate nel senso che rientrano tra dette funzioni anche le cessioni bonarie o le cessioni volontarie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, ai fini dell'acquisizione dei beni al demanio regionale.
24. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 49, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), tra gli interventi di ammodernamento degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture sono compresi anche i lavori di manutenzione straordinaria degli stessi, nonché del materiale rotabile adibito al servizio della linea ferroviaria Udine - Cividale, e tra le attività di gestione della linea si intendono incluse anche quelle di manutenzione ordinaria dei mezzi, degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.
25. Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << per il triennio 2008 e 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << per il periodo dal 2008 al 2011 >>;

b)
le parole << A decorrere dall'anno 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dall'anno 2012 >>.

26.
Il comma 6 bis dell'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), come aggiunto dall' articolo 5, comma 11, lettera b), della legge regionale 24/2009 , è abrogato.

27. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << prestazioni specialistiche >> sono aggiunte le seguenti: << anche con il coinvolgimento delle Università della regione >>;

b)
dopo le parole << legge regionale 14/2002 >> sono aggiunte le seguenti: << ed eventuale ricorso a personale assunto con contratto di lavoro somministrato >>.

28. La società beneficiaria dei contributi già concessi e non ancora rendicontati ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), è autorizzata, su motivata richiesta e per un periodo non eccedente un triennio, a utilizzare detti contributi anche per coprire le spese correlate alla gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli.
29. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la società è tenuta a presentare idonea e motivata istanza alla competente struttura regionale corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di massima dei costi e di un cronoprogramma che identifichi il periodo di gestione per il quale si richiede l'utilizzo dei fondi regionali di cui al comma 28.
30. I conseguenti provvedimenti amministrativi sono adottati dal dirigente della competente struttura regionale.
31. Nel corrispettivo di servizio di cui all' articolo 16 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), non possono essere ricompresi gli oneri derivanti da variazioni del servizio imputabili a lavori programmati sulla sede stradale promossi da terzi soggetti pubblici o privati. L'azienda concessionaria è delegata a rivalersi per tali oneri nei confronti dei terzi soggetti pubblici o privati che abbiano disposto tali lavori, anche a valere sulle somme accantonate ai sensi di quanto previsto dall' articolo 9, comma 14, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La delega si intende conferita fino all'instaurarsi di contenzioso e comunque non oltre la scadenza del contratto di servizio stipulato tra le singole Province e le Aziende concessionarie.
31 bis. I soggetti che realizzano lavori che interessano la sede stradale e che comportano variazioni del servizio del trasporto pubblico locale, preventivamente all'inizio dei lavori, richiedono alla Provincia la valutazione dei maggiori oneri per l'erogazione del servizio, correlati alla realizzazione dei lavori medesimi.
32. Sono ammesse, fino alla percentuale massima dell'1 per cento del corrispettivo, compensazioni per variazioni di esercizio, non imputabili all'azienda concessionaria, autorizzate dalla Provincia e a lavori non programmati, conseguenti dovute a cause di forza maggiore.
33. L'azienda concessionaria, qualora non abbia potuto rivalersi totalmente o parzialmente per gli oneri di cui al comma 31, imputa gli importi non riscossi all'ente concedente.
34. La Giunta regionale, sentite le Province e le aziende concessionarie, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative della delega.
35. Ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è data facoltà agli enti locali, in sede di revisione catastale, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. La registrazione e la trascrizione del provvedimento, ai sensi dell' articolo 31, comma 22, della legge 448/1998 , avvengono a titolo gratuito.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 780.000 euro concesso alla Provincia di Udine a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).
37. Per le finalità di cui al comma 36 la Provincia di Udine presenta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un'opera diversa da quella indicata nel decreto di concessione.
38. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 10 del presente articolo le parole "la spesa di 40.000 euro per l'anno 2001" devono correttamente intendersi "la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011".
Note:
1Parole sostituite al comma 9 da art. 6, comma 79, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Parole aggiunte al comma 31 da art. 4, comma 96, lettera a), L. R. 14/2012
3Comma 31 bis aggiunto da art. 4, comma 96, lettera b), L. R. 14/2012
4Parole aggiunte al comma 32 da art. 4, comma 96, lettera c), L. R. 14/2012