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Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10

Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/08/2011
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge vengono assunte le definizioni indicate dall' articolo 2, comma 1, della legge 38/2010 .
2. Ai fini della presente legge si intende per "hospice": la struttura dedicata al ricovero di persone affette da malattie inguaribili in fase avanzata o terminale e che necessitano di terapie palliative, organizzata secondo gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale previsti dalla normativa vigente. L'hospice, pubblico o privato accreditato, è un nodo della rete aziendale per le cure palliative. L'accesso all'hospice è regolato dai principi generali di universalità, equità e appropriatezza ed è determinato da problematiche sanitarie, sociali o familiari, ovvero dalla libera scelta del malato, che rendono tale soluzione assistenziale preferibile o alternativa a quella domiciliare. Il malato ha diritto di scegliere il luogo di cura nell'ambito delle diverse opzioni offerte dalla rete per le cure palliative, in relazione al livello di consapevolezza della diagnosi e della prognosi.