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Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10

Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/08/2011
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Tutela specifica per il malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita)
1. Ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita ha diritto ad avere un operatore referente, individuato tra i professionisti dedicati alle cure palliative, con compiti:
a) di facilitazione comunicativa tra il malato stesso e gli operatori che lo curano;
b) di organizzazione dell'accesso alle prestazioni sanitarie e sociali che si rendono necessarie.
2. Per le particolari condizioni cliniche in cui versa e per la disabilità di cui soffre, il malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita accede ai percorsi agevolati, diagnostici e curativi, che si rendono necessari anche presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private accreditate.