LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1

Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/2011
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province

Art. 2
 (Organi delle circoscrizioni di decentramento comunale)
1. I consigli circoscrizionali sono composti da un numero massimo di:
a) 10 membri nelle circoscrizioni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
b) 12 membri nelle circoscrizioni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
c) 20 membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio, determinata con deliberazione del consiglio comunale in misura non superiore, rispettivamente, al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e al 30 per cento del medesimo gettone. La disposizione di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 2011, ai comuni per i quali ha luogo l'elezione degli organi circoscrizionali, con efficacia dalla data della medesima elezione.
4. Le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento devono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi comunali.
5. Ai fini dell'elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento, i comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
6.
In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che rinnovano i propri organi nel 2011, entro il settimo giorno antecedente il termine di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, deliberano a maggioranza assoluta dei componenti assegnati il mantenimento o la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Qualora venga deliberato il mantenimento, il numero delle circoscrizioni resta determinato dagli statuti e dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il numero dei consiglieri circoscrizionali è quello previsto quale limite massimo dal comma 1 del presente articolo. Qualora venga deliberata la soppressione, ovvero non venga adottata alcuna deliberazione, non si procede al rinnovo degli organi circoscrizionali.