LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2010, n. 8

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/06/2010
Materia:
120.08 - Informatica
170.06 - Società finanziarie
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.04 - Aeroporti
210.06 - Economia montana
230.01 - Organizzazione turistica
220.01 - Industria
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 5
 (Norme concernenti l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont Spa e modifiche all'articolo 21 della legge regionale 26/2005)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. All'esito delle modifiche dello statuto previste dall' articolo 2, comma 28, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono confermati a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA i contributi di cui all' articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), relativi ai progetti previsti nella graduatoria approvata nell'anno 2007.
3. All' articolo 21 della legge regionale 26/2005 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, lettera a), le parole << , e enti pubblici; >> sono sostituite dalle seguenti: << enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca; >>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.>>.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 21, comma 1, della legge regionale 26/2005 , come modificato dalla lettera a) del comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.5.2.1130 e al capitolo 5134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 43, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.