LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2010, n. 8

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/06/2010
Materia:
120.08 - Informatica
170.06 - Società finanziarie
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.04 - Aeroporti
210.06 - Economia montana
230.01 - Organizzazione turistica
220.01 - Industria
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 7
 (Modifica alla legge regionale 29/2005)
1.
Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), e successive modifiche, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Esercizi allocati sul territorio di più Comuni)
1. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la denuncia d'inizio attività ovvero a rilasciare l'autorizzazione commerciale nonché in materia di sanzioni amministrative è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.
2. Nel caso di esercizi di grande struttura, il Comune, sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita, rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
3. Ai fini di quanto prescritto ai commi 1 e 2, il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.>>.