LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2010, n. 8

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/06/2010
Materia:
120.08 - Informatica
170.06 - Società finanziarie
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.04 - Aeroporti
210.06 - Economia montana
230.01 - Organizzazione turistica
220.01 - Industria
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 6
 (Norme concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, è autorizzata a destinare le risorse di cui all' articolo 14, comma 49, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), in deroga ai vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 14, comma 50, lettere a), b) e c), ripartendole diversamente tra le finalità di cui ai commi 46 e 48, anche modificando, ove occorra, le deliberazioni di destinazione già assunte.
2.
Sono abrogati i commi 62, 105 e 106 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).