LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 9
 (Commissioni apistiche provinciali)
1. Presso gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.
2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di:
a) un massimo di due esperti apistici;
b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati dall'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo;
c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
d) un Dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
(3)
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e i relativi oneri finanziari sono a carico degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2. L'ammontare del compenso spettante ai componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato dagli organismi medesimi. Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono individuati i criteri minimi per la convocazione e il funzionamento delle Commissioni.
4. Al fine di tutelare la sanità degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;
b) tipologia ed entità di essenze nettarifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.
5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 26, lettera h), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 26, lettera i), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2019