LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 4
 (Esperti apistici)
1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale e alla pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi degli esperti apistici che possiedono i requisiti previsti dal presente articolo.
2. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:
a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;
b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale.
(2)
3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.
7.  
( ABROGATO )
8. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 26, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 26, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 26, lettera e), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Comma 1 sostituito da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 4 abrogato da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 7 abrogato da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.