LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 19
 (Vigilanza e controllo)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 26, lettera r), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.