LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 18
 (Sanzioni)
1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
3. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
5. L'omissione dell'inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all'articolo 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformità riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in più o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 26, lettera q), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.