Art. 14
(Finanziamento delle iniziative degli organismi associativi tra apicoltori)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.
2.
L'Amministrazione regionale sostiene:
a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;
b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;
c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività.
c bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.
4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.
4 bis.
Se richiesto nella domanda di finanziamento, gli aiuti di cui al comma 2, lettera c bis), sono erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso e senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in deroga all'
articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della presente legge.
2L'articolo 24, comma 2 della presente legge è stato abrogato dall'articolo 3, comma 26, lettera t) della L.R. 25/2016. Pertanto il differimento dell'efficacia del presente articolo non ha più effetto.
3Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera m), L. R. 25/2016
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
5Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
6Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018
7Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 8/2022