LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

CAPO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 18
 (Sanzioni)
1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
3. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
5. L'omissione dell'inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all'articolo 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformità riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in più o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 26, lettera q), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 19
 (Vigilanza e controllo)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 26, lettera r), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 26, lettera s), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 21
 (Norme transitorie)
1. Ai procedimenti amministrativi in corso concernenti le domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 22
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 24 (Protezione e sviluppo dell'apicoltura - programma 3.1.5) della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) la legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale);
d) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61 (Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura);
e) il Capo I e l'articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);
f) l'articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo ed integrativo delle leggi regionali 16/1988 e 20/1992);
h) l'articolo 45 e i commi 3 e 4 dell'articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);
j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 12 e l'articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
Art. 23
 (Norme finanziarie)
1.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 6700, la cui denominazione è modificata come segue << Trasferimenti alle Province per la concessione di finanziamenti in materia di apicoltura - L. 313/2004 >>.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 e al capitolo 6843 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per la concessione agli apicoltori singoli o associati di finanziamenti per l'acquisto di alveari e famiglie di api>>.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6813 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale per servizi di consulenza, diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di pubblicazioni e di istruzione>>.
Art. 24
 (Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 26, lettera t), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.