LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

CAPO II
 NORME IGIENICO - SANITARIE
Art. 5
 (Uso di fitofarmaci)
1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.
3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 6
 (Denuncia degli alveari)
1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. La denuncia è assolta con l'adempimento degli obblighi previsti per la registrazione e l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale.
2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera f), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 26, lettera g), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Articolo sostituito da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 (Trasferimento di api e alveari)
1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.
2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.