Art. 17
(Laboratorio Apistico Regionale)
1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.
2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera p), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.