LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
350.02 - Attività culturali

CAPO III
 ATTUAZIONE DELLA LEGGE
Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale approva il bando annuale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.
2.  
( ABROGATO )
(6)
3.  
( ABROGATO )
4. Con il bando annuale di cui al comma 1, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 214, L. R. 14/2012 , a decorrere dall'anno 2013, come stabilito dal comma 215 del medesimo art. 6 L.R. 14/2012.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 17/2016
5Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 17/2016
6Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
7Comma 3 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, lettera d), L. R. 17/2016
Art. 10
 (Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.
2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e valutazione delle iniziative presentate e realizzate ai fini della presente legge; in particolare il Comitato esprime parere:
a) sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.
b)   ( ABROGATA )
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composto da:
a) l'assessore regionale alla cultura o suo delegato;
b) il direttore centrale regionale alla cultura o suo delegato;
c) due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;
d) tre esperti rappresentanti delle realtà culturali che realizzano le finalità della presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
6. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
7. Il Comitato è costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 15/2014
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 17/2016
3Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 17/2016
Art. 11

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
2Articolo abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.