Art. 9
1. La Giunta regionale approva il bando annuale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.
4. Con il bando annuale di cui al comma 1, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 214, L. R. 14/2012 , a decorrere dall'anno 2013, come stabilito dal comma 215 del medesimo art. 6 L.R. 14/2012.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 17/2016
5Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 17/2016
6Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
7Comma 3 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, lettera d), L. R. 17/2016
Art. 10
(Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.
2.
Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e valutazione delle iniziative presentate e realizzate ai fini della presente legge; in particolare il Comitato esprime parere:
a) sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.
b)
( ABROGATA )
3.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composto da:
a) l'assessore regionale alla cultura o suo delegato;
b) il direttore centrale regionale alla cultura o suo delegato;
c) due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;
d) tre esperti rappresentanti delle realtà culturali che realizzano le finalità della presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
6. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
7. Il Comitato è costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 15/2014
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 17/2016
3Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 17/2016
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
2Articolo abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.