Art. 9
1. La Giunta regionale approva il bando annuale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.
4. Con il bando annuale di cui al comma 1, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 214, L. R. 14/2012 , a decorrere dall'anno 2013.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 17/2016
5Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 17/2016
6Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
7Comma 3 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, lettera d), L. R. 17/2016