Art. 10
(Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.
2.
Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e valutazione delle iniziative presentate e realizzate ai fini della presente legge; in particolare il Comitato esprime parere:
a) sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.
b)
( ABROGATA )
3.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composto da:
a) l'assessore regionale alla cultura o suo delegato;
b) il direttore centrale regionale alla cultura o suo delegato;
c) due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;
d) tre esperti rappresentanti delle realtà culturali che realizzano le finalità della presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
6. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
7. Il Comitato è costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 15/2014
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 17/2016
3Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 17/2016